Informative

Art. 1) La VAILATI TRASPORTI e le societa' collegate non si riterranno obbligate da eventuali accordi diversi dalle presenti "Condizioni di Trasporto" qui riportate, se gli accordi stessi non saranno formati per iscritto e firmati da un procuratore della Società. Pertanto nessun agente, impiegato, collaboratore o rappresentante della Società potrà apportare tali variazioni o prendere comunque accordi diversi dalle condizioni qui riportate.

Art. 2) Esecuzione dell'incarico. La società ha il diritto di effettuare i propri servizi a Sua completa discrezione e secondo le condizioni di seguito riportate.

Art. 3) Merci escluse. Salvo diverso accordo scritto e concordato fra le parti, e ferma restando la limitazione della responsabilità prevista risarcimento stabilito dal comma 2 dell’art. 1696 Codice Civile come modificato dall’art. 10 del Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, non vengono accettate per il trasporto le seguenti merci: armi, esplosivi, materiale ADR, salme e resti umani (anche se remati), animali (vivi o morti), oro, preziosi, medaglie d'oro o d'argento, cartamoneta, gioielli in genere, pietre preziose, mobili antichi, valori negoziabili, materiali pericolosi o che comunque possano anneggiare altre spedizioni, merci deperibili quali alimentari, medicinali, fiori, ecc., frangibili contenenti liquidi in genere, vetro e spedizioni non imballate o imballate in modo insufficente. La Società declina comunque ogni responsabilità per l'eventuale affidamento in trasporto delle suddette merci avvenuto al di fuori delle modalità e delle condizioni di cui al primo comma della presente clausola.

Art. 4) Modalità di ritiro e consegna. I ritiri e le consegne delle merci si intendono effettuati a piano terra, numero civico del mittente e del destinatario (accessibili ai normali mezzi trasporto). I ritiri e le consegne in locali superiori o inferiori al piano stradale vanno considerati come prestazioni supplementari al normale contratto di trasporto e/o spedizione e pertanto tassati secondo i corrispettivi da concordare, in dipendenza dell'entità prestazione. Gli importi di tali corrispettivi sono a carico del mittente per i ritiri e del destinatario per le consegne (salvo diversa pattuizione).

Art. 5) Merci voluminose. I colli leggeri ma voluminosi saranno tassati in base al rapporto peso/volume di 1 metro cubo = Kg. 300, indipendentemente dal peso reale, salvo diverse pattuizioni concordate.

Art. 6) Merci fragili. Le merci usualmente considerate fragili, nonchè quelle dichiaratamente tali, viaggiano a rischio e pericolo del mittente; la loro accettazione da parte della Società non implica accettazione di responsabilità in caso di danneggiamenti e rotture.

Art. 7) Giacenze. Salvo diverse pattuizioni concordate, per le spedizioni che non potranno essere consegnate al destinatario a causa di qualsiasi ragione non imputabile alla Società, nonchè per quelle in attesa di istruzioni da parte dei mittente, si provvederà alla custodia dietro compenso.

Art. 8) Riconsegne. Le riconsegne delle merci giacenti saranno gravate di tutte le spese relative (carriaggio e/o spedizione), fermi restando i diritti di cui all'Art. 7.Art.

9) Invio di corrispondenza. Secondo le norme di legge ogni busta chiusa viene considerata corrispondenza e dovrà essere affrancata con bolli adeguati al peso secondo la tariffa postale nazionale. I bolli dovranno essere annullati con la data del giorno di spedizione e la busta dovrà contenere la dicitura: "in corso particolare'. La mancata osservanza di dette disposizioni può comportare l'applicazione di sanzioni e la confisca delle buste. Le sanzioni pecuniarie pagate dalla società, saranno integralmente addebitate al mittente e/o proprietario e/o loro agente e/o comunque a chi ha dato causa all'illecito.

Art. 10) Dichiarazioni del mittente. Il mittente e/o il proprietario della merce o i loro rappresentanti affidanti la spedizione, sono responsabili dell'esattezza e della veridicità delle dichiarazioni relative al contenuto delle spedizioni, nonchè dell'esatta compilazione dei relativi documenti accompagnatori.

Art. 11) Rimborsi. Il mittente e/o il proprietario delle merci e/o i loro rappresentanti, sono responsabili per il rimborso di eventuali sanzioni, spese, indennità o risarcimento sostenuti dalla Società ma causati dalle spedizioni affidate.

Art. 12) Utilizzazione di vettori terzi. La Società viene autorizzata dal mittente ad effettuare il trasporto dei documenti o delle merci che le vengono affidate, anche utilizzando altri vettori terzi. Il mittente si impegna ad accettare tali condizioni.

Art. 13) Dichiarazione di valore e responsabilità. Il mittente e/o proprietario e/o loro rappresentanti sono tenuti a dichiarare il valore delle merci affidate alla società, per l'adozione delle eventuali precauzioni connesse con la particolare natura del trasporto, ferma rimanendo la limitazione della responsabilità della società, prevedendo il risarcimento stabilito dal comma 2 dell’art. 1696 Codice Civile come modificato dall’art. 10 del Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, pari ad un massimo di €uro 1,00 per Kg. lordo. L'importo dell'eventuale contrassegno non sostituisce la dichiarazione di valore sopra citata.

Art. 14) Scoperti di assicurazione. L'assicurazione delle spedizioni, stipulata a richiesta e per conto dei committenti, prevede uno scoperto del 15% sul valore assicurato con un minimo di €uro 100,00, per il valore sino a €uro 1.000,00 oppure €uro 200, per il valore sino a 3.000,00, salvo diverse pattuizioni concordate.

Art. 15) La responsabilità della Società non potrà mai superare quella dei terzi vettori eventualmente utilizzati.

Art. 16) Tempi di consegna/ritiro. La Società non si assume responsabilità alcuna in ordine a tempi di consegna o di ritiro delle spedizioni affidatele, fatta salva eventuale diversa pattuizione scritta concordata fra le parti. La Società non sarà comunque responsabile degli eventuali danni a chiunque derivanti a seguito della ritardata consegna e/o ritiro delle spedizioni. Quindi la Società risponderà, nei limiti del risarcimento stabilito dal comma 2 dell’art. 1696 Codice Civile come modificato dall’art. 10 del Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e successive modificazioni, esclusivamente per i danni causati alle merci trasportate.

Art. 17) Spedizioni gravate di contrassegno. Il mittente si assume la responsabilità che l'importo dei contrassegno venga chiaramente indicato in cifre sul relativo documento di accompagnamento, unicamente alla dicitura C/ASSEGNO (dimensioni di almeno cm. 10x3). Nel caso il mittente non ottemperasse a ciò, la Società non potrà, pur prodigandosi per il recupero dell'eventuale incasso, essere ritenuta in solido responsabile della mancata riscossione del contrassegno stesso. Il mittente e/o proprietario e/o loro rappresentanti autorizzano la Società ad accettare assegni bancari di conto corrente del destinatario, intestati al mittente e "non trasferibili", solo previa specifica indicazione sui relativi documenti accompagnatori della spedizione.

Art. 18) Reclami. Nessun reclamo sarà accettato trascorsi giorni 8 dalla data di spedizione.

Art. 19) Modificabilità delle tariffe delle condizioni e delle modalità di esecuzione dei servizio. Le condizioni generali, l'elenco delle zone servite ed i tempi di resa, potranno essere variati senza preavviso.

Art. 20) Ritardi di pagamento. Nell'eventualità che non fossero rispettati dal committente i termini di pagamento pattuiti, la Società si riserva il diritto di addebitare allo stesso gli interessi per il ritardato pagamento pari al Tasso Ufficiale di Sconto in vigore maggiorato di tre punti percentuali. Nessun ritardo di pagamento potrà essere effettuato dal committente in attesa di rimborsi assicurativi o di altro genere, per i quali la Società sia a sua volta in attesa di risarcimento.

Art. 21) Compensazioni crediti. Il committente autorizza la Società a compensare i crediti commerciali vantati dalla medesima nei suoi confronti con gli eventuali crediti vantati a qualsiasi titolo dal committente nei confronti della Società. Tale facoltà si intende esclusiva per la Società.

Art. 22) Recesso unilaterale della Società. La Società, ai sensi dell'art. 1373 dei C.C., ha facoltà, dandone comunicazione anche verbale, di recedere dal contratto qualora le indicazioni fornite dal mittente e/o proprietario e/o loro rappresentanti in merito al contenuto della merce, etichettatura, imballaggio, documenti, relativi a merce già consegnata o accettata, non siano conformi a quanto stabilito dalla legge o dalle clausole del presente contratto. In tal caso il mittente e/o proprietario e/o i loro rappresentanti autorizzano la Società a trattenere la merce in deposito, depositarla presso terzi ed anche, in caso di merce pericolosa o di pericolo imminente, a procedere alla sua distruzione.

Art. 23) Rinvio ad altre norme. Per tutto quanto non espressamente previsto e regolato dalle presenti Condizioni valgono le "Condizioni Generali" predisposte dalla Federazione Nazionale Corrieri per i servizi nazionali di trasporto merci e collettame, depositate presso tutte le C.C.I.A.A il 05/10/95 e di cui il mittente, o chi per esso, si dichiara a conoscenza.

Art. 24) Foro Competente. Per ogni controversia successiva all' esecuzione del presente contratto di trasporto sarà esclusivamente competente il FORO di appartenenza ossia il TRIBUNALE di COMO

Art. 25) Il mittente si obbliga espressamente a comunicare al vettore a mezzo fax ovvero e-mail ovvero tramite Raccomandata R.R. ogni e qualsiasi anomalia relativa a ciascun collo oggetto del trasporto ivi compresa la mancata consegna al destinatario entro il termine perentorio ed improrogabile di giorni 15 con decorrenza dalla presa in consegna della merce da parte del vettore. Decorso tale termine il mittente dovrà intendersi decaduto, anche in deroga alla normativa vigente in materia di trasporto cose, da ogni azione e/o richiesta nei confronti del vettore per qualsivoglia titolo o ragione.

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